Premesso che:
secondo quanto risulta da un articolo pubblicato lo scorso 10 aprile 2021 dal quotidiano "L'Adige", la Silvelox società per azioni con sede a Castelnuovo in provincia di Trento, attiva nel settore delle chiusure per garage, nel settembre 2020, è stata condannata in primo grado dal Tribunale di Trento in quanto avrebbe fruito indebitamente dell'esonero contributivo per le assunzioni di 46 lavoratori avvenute nel 2015, attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (della durata di 6 mesi), successivamente diventati a tempo indeterminato, grazie ai benefici contributivi previsti dal "Jobs act";
l'azienda infatti, godendo degli sgravi contributivi previsti dall'articolo 1, commi 118-124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) e successivamente dall'articolo 1, commi 178 e successivi, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), consistenti nell'esonero dal versamento complessivo dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ha usufruito di tali strumenti d'intervento in coerenza con il quadro normativo previsto in materia del mercato del lavoro;
il ricorso presentato dall'INPS, che ha considerato illegittime le spettanze delle agevolazioni contributive, ritenendo che nei confronti dei 48 lavoratori ricorresse l'ipotesi di esclusione dall'esonero contributivo, per le assunzioni "relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro", è stato accolto dal giudice del tribunale di Trento, il quale (rigettando le opposizioni proposte dalla società Silvelox) ha condannato al pagamento di 1.047.563 euro l'azienda trentina;
nonostante i titolari dell'azienda avessero salvato dal fallimento la società (rilanciandola dal punto di vista commerciale e produttivo), con la sentenza sfavorevole del tribunale n. 134/2020 la Silvelox rischia di compromettere i futuri piani di sviluppo del gruppo e soprattutto la sostenibilità del piano occupazionale intrapreso nel recente passato con l'appoggio anche delle parti sociali;
l'importanza di salvaguardare i livelli occupazionali (in particolare nell'attuale fase socioeconomica fortemente depressiva e di portata eccezionale a causa degli effetti determinati dalla pandemia), a giudizio dell'interrogante, risulta indispensabile, considerato che la vicenda, in caso di esito sfavorevole in appello, non solo minaccerebbe seriamente la continuità aziendale di Silvelox group S.p.A. (mettendo a rischio della perdita del lavoro più di 100 dipendenti attualmente in servizio), ma costituirebbe un'evidente ingiustizia e un fallimento anche il sistema giudiziario italiano e trentino;
al riguardo, appare inoltre urgente e necessario, a parere dell'interrogante, un intervento normativo volto a precisare che, nell'ambito delle misure agevolative previste dalla normativa sul "Jobs act", il legislatore non si è riferito a lavoratori "assunti" o "titolari di un rapporto di lavoro" o semplicemente "dipendenti" a tempo indeterminato, ma a quelli "occupati"; usando questa peculiare locuzione si è inteso infatti evitare l'ampliamento indiscriminato dei casi di non applicazione della normativa, ponendo il limite nell'esistenza o meno di uno status di sostanziale disoccupazione;
la ratio legis sottesa all'introduzione degli sgravi contributivi consisteva infatti nel promuovere forme di occupazione stabile, ovvero contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato; tuttavia l'aggettivo "stabile" è da intendersi in senso di continuità del rapporto di lavoro e, pertanto, di possibile continuità di prestazione lavorativa,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
quali valutazioni intenda esprimere, con riferimento alla sentenza di primo grado del tribunale di Trento n. 134/2020, che rigettando le tesi di opposizione presentate dall'azienda trentina (che a sua volta ha considerato non corrette le motivazioni addebitate in merito agli sgravi contributivi previsti dal "Jobs act") ha intimato il pagamento all'INPS di una cifra superiore a un milione di euro, le cui conseguenze rischiano seriamente di pregiudicare il proseguimento dell'attività produttiva;
quali iniziative infine intenda intraprendere, anche di tipo normativo, al fine di chiarire in forma estensiva l'esatta interpretazione delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 118, della legge di stabilità per il 2015, in relazione all'applicazione della norma intesa per tutti i lavoratori che non siano risultati "occupati" (non "assunti" o "dipendenti") a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti, che hanno usufruito dello sgravio contributivo previsto dalla legge.
il sistema della previdenza sociale viene gestito dall'INPS, principale ente previdenziale del sistema pensionistico pubblico italiano, presso cui devono essere iscritti tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati e la maggior parte dei lavoratori autonomi, che non hanno una propria cassa previdenziale autonoma. L'ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
principale attività dell'INPS è quella previdenziale, consistente nell'erogazione delle pensioni e delle altre prestazioni previdenziali agli aventi diritto, che traggono il loro fondamento da un rapporto assicurativo obbligatorio e sono quindi finanziate con i contributi dei lavoratori dipendenti, calcolati in misura percentuale sulla retribuzione;
considerato che:
a seguito della "riforma Dini" (legge n. 335 del 1995), il sistema della pensione si differenzia in base all'anzianità maturata al 31 dicembre 1995 per chi poteva contare su almeno 18 anni di contributi per l'applicazione del criterio retributivo o invece di quello misto; e dal 1° gennaio 2012 ("riforma Monti-Fornero") il sistema contributivo è stato poi esteso a tutti i lavoratori;
attualmente, le comunicazioni da parte dell'INPS al singolo cittadino, relative all'importo lordo della pensione spettante, risultano essere non sufficientemente chiare e comprensibili, e soprattutto senza alcuna chiara indicazione relativa ai criteri ed i calcoli utilizzati sulla posizione individuale in oggetto per il raggiungimento del risultato finale;
rilevato altresì che:
dal portale ufficiale dell'INPS, la direzione centrale pensioni viene descritta quale organo che "gestisce le attività finalizzate a favorire la corretta erogazione delle prestazioni pensionistiche per le gestioni amministrate dall'Istituto, anche in regime di convenzioni internazionali ed europee, delle prestazioni di fine lavoro", "con riguardo, in particolare, alla posizione assicurativa sovrintende, in raccordo con la Direzione Centrale Entrate, alla gestione del conto individuale degli iscritti a tutte le gestioni previdenziali dell'Istituto", "cura il trasferimento ai fondi pensione delle quote di TFR e di altra contribuzione dei dipendenti pubblici iscritti a previdenza complementare e coordina le attività delle sedi in materia", ed ancora "provvede alla gestione delle prestazioni di esodo e di accompagnamento alla pensione" oltre a "sovraintendere, con il supporto del Coordinamento Generale Statistico attuariale, alla gestione del Casellario dei pensionati, e cura lo sviluppo e la gestione del sistema di controllo delle prestazioni pensionistiche finalizzato a ridurre i rischi e le difettosità in fase di liquidazione delle prestazioni, accertare le prestazioni parzialmente o totalmente indebite" e quindi il soggetto interlocutore a tutti gli effetti dei singoli cittadini per quanto concerne la loro situazione previdenziale;
sul portale ufficiale dell'INPS, inoltre, sono riportate le informazioni inerenti a "calcolo della pensione", "coefficienti di trasformazione in vigore dal 1° gennaio 2016" oltre al "sistema di simulazione della propria pensione", strumenti potenzialmente utili ad un qualsiasi cittadino che volesse approfondire l'argomento ed essere aggiornato sulle attuali metodologie utilizzate per i conteggi della propria situazione pensionistica, ma purtroppo sono aggiornate solamente all'aprile 2017;
tale situazione rende necessario, da parte della singola persona, il ricorso obbligatorio a professionisti del settore, quali centri di assistenza fiscale, commercialisti, per comprendere i meccanismi attuativi e tutti gli elementi utilizzati da parte dell'ente per la determinazione della propria situazione pensionistica, perché difficilmente tali dati sono personalmente riscontrabili,
se il Ministro in indirizzo sia al corrente della situazione attuale in merito all'argomento esposto, e se non reputi necessario valutare azioni di miglioramento, anche in un'ottica di orientamento ad una sempre maggiore trasparenza dell'amministrazione, per facilitare così la comprensione da parte del singolo cittadino dei dati, della metodologia e dei conteggi che lo riguardano, e che sono applicati al fine del raggiungimento della propria posizione pensionistica;
se non reputi necessario dare avvio, da parte dell'INPS, ad una corretta campagna di comunicazione e meglio affinare strumenti che permettano una verifica delle posizioni personali e degli importi spettanti ai futuri o già pensionati, anche per dare al cittadino accesso con la massima trasparenza alla propria posizione, ottenendo inoltre, in qualità di Ministero vigilante dell'Istituto, uno strumento utile ad un monitoraggio continuo sul rapporto in merito all'operatività quotidiana dell'ente, in materia di proiezioni previdenziali nello specifico, ma anche in un'ottica prospettica generale sull'andamento lavorativo e pensionistico attuale e tendenziale del nostro Paese.